Il sinistro è già stato trasmesso alla banca dati. In
relazione ad esso:
è intervenuto un fatto nuovo (nuovo incarico,
chiusura, riapertura, ecc…) o una nuova
informazione (ad es. una ulteriore partita di danno)
che va comunicata (ai sensi dell'art. 7, comma 3,
del regolamento Isvap n. 31);
si rende necessario correggere una informazione
fornita in precedenza (comunicazione ai sensi art.
7, comma 4, del regolamento Isvap n. 31).