Assenza di attestato di rischio: raccomandazioni alle imprese
- Categoria
- Imprese
- Descrizione
Premessa
Sono stati segnalati all’IVASS casi di mancato rilascio degli attestati di rischio relativi alle polizze r.c. auto o comunque casi in cui, all’atto della stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria r.c. auto, l’attestazione sullo stato del rischio non risulta disponibile nella Banca Dati attestati di rischio (BD‑ATRC) tenuta dall’ANIA, ovvero ne risulta l’assenza totale.
In tale contesto, anche in considerazione dell’obbligatorietà della copertura r.c. auto, l’Istituto ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative e richiamare l’attenzione delle imprese sulla necessità di adottare condotte conformi agli obblighi di correttezza e buona fede nei confronti della clientela ai fini della corretta ricostruzione della posizione assicurativa del contraente e della conseguente attribuzione della classe di merito.
1. Attestazione non presente in Banca Dati attestati di rischio
Qualora al momento della stipulazione del contratto di r.c. auto la attestazione sullo stato del rischio non risulti presente nella BD‑ATRC per qualsiasi causa, le imprese sono invitate ad acquisire telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile presente in BD‑ATRC. Per il periodo non coperto da tale attestato, al fine di procedere alla corretta rilevazione della sinistrosità pregressa e all’attribuzione della classe di merito, le imprese sono invitate a richiedere al contraente ogni informazione utile alla ricostruzione della propria posizione assicurativa, richiamandone l’attenzione sulle conseguenze di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti ai sensi degli articoli 1892 e 1893 c.c.
2. Assenza totale di attestato e impossibilità di reperimento
Qualora non risulti presente alcun attestato utile nella BD‑ATRC e non sia possibile acquisire l’attestato tramite canali telematici presso le imprese precedenti, si invitano le imprese a richiedere al contraente le informazioni di cui al punto 1 con riferimento all’intero quinquennio precedente.
L’impresa potrà, altresì, acquisire precedenti attestati cartacei, copie di contratti o altra documentazione utile eventualmente fornita dal contraente.3. Informativa al contraente
Si richiama l’attenzione delle imprese - qualora si renda necessario procedere alla stipula del contratto r.c. auto in assenza dell’attestato di rischio - sull’importanza di assicurarsi che il contraente sia informato, in modo chiaro, circa le ragioni della richiesta di dichiarazioni sostitutive, le conseguenze delle dichiarazioni inesatte o reticenti ai sensi degli articoli 1892 e 1893 c.c. e gli elementi utilizzati per determinare la classe di merito attribuita.
- data
- 6 febbraio 2026
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