Sede secondaria da Paese terzo

FAQ – Sede secondaria da Paese terzo

Per istituire una sede secondaria in Italia è necessario ottenere l’autorizzazione dell’IVASS.

Alle imprese aventi sede legale nella Confederazione elvetica che intendono istituire una sede secondaria in Italia si applica l'articolo 349 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) e l'articolo 34 del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008.

1) Quali sono i tempi previsti?

L’IVASS emana il provvedimento di autorizzazione entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e di sospensione del procedimento.
Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell’IVASS. L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio della Repubblica italiana.
L’impresa può avviare l’attività solo dal momento in cui, dopo l’autorizzazione dell’IVASS, è iscritta nell’albo delle imprese.

2) Qual è la normativa assicurativa applicabile?

3) Cosa valuta l’IVASS?

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione l’IVASS valuta che sia garantita la sana e prudente gestione dell’impresa; a tal fine verifica:

  • il rispetto dei requisiti tecnico-giuridici (con riferimento, ad esempio, al programma di attività, ai requisiti di professionalità e onorabilità del rappresentante generale, alla struttura del gruppo);
  • aspetti concernenti la regolamentazione dello Stato di origine (con riferimento, ad esempio, al profilo dei controlli di vigilanza prudenziale e all’assenza di ostacoli allo scambio di informazioni tra l’IVASS e l’Autorità di vigilanza dello Stato di origine);
  • la solidità finanziaria dell’operazione.

4) Quali attività possono essere esercitate?

L’impresa può esercitare l’attività:

  • in uno o più rami/rischi vita o danni;
  • congiuntamente, i rami vita e i rami Infortuni e Malattia. In tutti gli altri casi è vietato l’esercizio congiunto dei rami vita e danni.

5) Quali sono le condizioni per istituire una sede secondaria?

L’impresa che richiede l’autorizzazione deve:

  • essere costituita nello Stato di origine in una forma sociale equivalente a quella di società per azioni, società cooperativa e società di mutua assicurazione;
  • essere autorizzata nello Stato di origine all’esercizio degli stessi rami per i quali chiedere di essere autorizzata ad operare in Italia;
  • insediare in Italia una sede secondaria;
  • nominare un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in Italia e che sia fornito dei poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica italiana, di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate in Italia nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione e il vincolo del deposito cauzionale. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica italiana e deve, a sua volta, designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i predetti poteri. Il rappresentante generale deve possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all’articolo 76 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP);
  • detenere i fondi propri di base ammissibili necessari a coprire il Requisito Patrimoniale Minimo;
  • dimostrare che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari a coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e il Requisito Patrimoniale Minimo.

6) Quali sono i documenti e le informazioni da fornire?

L’impresa allega all’istanza di autorizzazione la documentazione e le informazioni che sono previste dal Codice delle Assicurazioni Private (CAP) e dal Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, funzionali alla verifica:

  • della solidità finanziaria dell’iniziativa;
  • del sistema di governo societario e della struttura organizzativa;
  • del programma di attività triennale;
  • del possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità del rappresentante generale e dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di coloro che svolgono funzioni fondamentali con riferimento all’attività svolta dalla sede secondaria.

7) Cosa deve contenere, in particolare, il programma di attività?

Il programma di attività è riferito al primo triennio di attività.
Contiene elementi di carattere qualitativo e quantitativo previsti dal Codice delle Assicurazioni Private (CAP) e dal Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 atti a illustrare compiutamente le caratteristiche operative dell’impresa. In particolare, fornisce informazioni concernenti:

  • le linee di sviluppo dell’attività da autorizzare (obiettivi, attività programmate, strategie - es. procedure di selezione e assunzione dei rischi);
  • le previsioni dei profili tecnici ed economici nonché di adeguatezza patrimoniale;
  • il sistema di governo societario e la struttura organizzativa.

Il programma di attività dell’impresa che presenta istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività nei rami danni 10 (r.c. auto), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 14 (credito), 15 (cauzione), 17 (tutela legale) e 18 (assistenza) è integrato da informazioni e documentazione specifiche.

L’impresa che richiede l’autorizzazione all’esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 (infortuni) e 2 (malattia) fornisce le informazioni richiamate per il programma di attività in maniera distinta per le due gestioni.

Nel caso in cui l’impresa richieda l’autorizzazione anche all’esercizio dell’attività riassicurativa, oltre a quanto richiesto dalle predette fonti normative, il programma di attività illustra la natura dei rischi che l’impresa si propone di garantire, la politica di retrocessione, nonché i dati richiesti per il programma di attività riferiti all’attività riassicurativa.

8) In quali casi e con quali modalità l’IVASS può negare l’autorizzazione?

L’IVASS non rilascia l’autorizzazione se:

  • ritiene che non sia assicurata la sana e prudente gestione della sede secondaria (per esempio per mancanza di mezzi patrimoniali adeguati, carenze informative nel programma di attività);
  • la legislazione vigente nello Stato di origine dell’impresa limita o impedisce l’esercizio delle funzioni di vigilanza dell’IVASS sulla sede secondaria;
  • lo Stato di origine dell’impresa non rispetta il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese, con sede legale in Italia, che abbiano costituito o intendano costituire una sede secondaria in tale Stato.

Il provvedimento di diniego dell’autorizzazione è comunicato dall’IVASS all’impresa entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della istanza di autorizzazione, salvi i casi di interruzione e sospensione del procedimento di autorizzazione.

9) In quali casi l’impresa può decadere dall’autorizzazione?

In coerenza con quanto previsto dall’articolo 240, comma 1, lettera a) del CAP, l’impresa decade, totalmente o parzialmente, dall’autorizzazione di singoli rami qualora entro i primi dodici mesi non dia inizio all'attività.
Ove l’impresa non abbia dato inizio all’attività entro i primi dodici mesi, o non abbia esercitato la stessa per un periodo superiore a sei mesi, l’IVASS può consentire un limitato periodo di proroga non superiore a sei mesi in presenza di giustificati motivi e su richiesta dell’impresa interessata.

Ultimo aggiornamento

14 luglio 2022