Nuova impresa in Italia

FAQ - Nuova impresa in Italia

Per costituire un’impresa di assicurazione in Italia è necessario ottenere l’autorizzazione dell’IVASS.

1) Quali sono i tempi previsti?

In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’IVASS emana il provvedimento di autorizzazione entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza completa, fatti salvi i casi di sospensione o interruzione del procedimento di autorizzazione.
L’IVASS trasmette all’impresa il provvedimento, che viene pubblicato nella Gazzetta della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell’Istituto.
L’impresa può iniziare a operare solo dopo l’iscrizione nell’Albo delle imprese.

2) Qual è la normativa assicurativa applicabile?

3) Cosa valuta l’IVASS?

Per rilasciare l’autorizzazione l’IVASS valuta che sia garantita la sana e prudente gestione dell’impresa. Verifica quindi:

  • il rispetto dei requisiti tecnico-giuridici (con riferimento, ad esempio, allo statuto dell’impresa, al programma di attività, ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei membri dell’organo amministrativo e di controllo);
  • la solidità finanziaria dell’operazione.

4) Quali attività possono essere esercitate?

L’impresa può esercitare l’attività:

  • in uno o più rami/rischi vita o danni;
  • congiuntamente, i rami vita e i rami Infortuni e Malattia. In tutti gli altri casi è vietato l’esercizio congiunto dei rami vita e danni.

5) Quali sono le condizioni per costituire una nuova impresa?

L’IVASS verifica che:

  • sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione, di società europea e di società cooperativa europea;
  • la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
  • l’impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo pari a un importo non inferiore a:

1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, salva l’ipotesi in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all’articolo 2, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), nel qual caso l’importo è elevato a 3.700.000 euro;
2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita;
3) 6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2), per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui all’articolo 13, comma 1 del CAP;

  • l’impresa sia in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e il Requisito Patrimoniale Minimo;
  • venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività conforme alle indicazioni di cui all’articolo 14-bis, commi 1 e 2 del CAP;
  • i titolari di partecipazioni qualificate siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 77 del CAP e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68 del CAP;
  • l’impresa sia in grado di conformarsi alla normativa e alla disciplina regolamentare IVASS in materia di sistema di governo societario;
  • i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché coloro che svolgono funzioni fondamentali all’interno dell’impresa, anche in caso di esternalizzazione, siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza indicati dall'articolo 76 del CAP;
  • non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
  • siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3 del CAP, esclusa la responsabilità del vettore.

6) Quali sono i documenti e le informazioni da fornire?

L’impresa allega all’istanza di autorizzazione la documentazione e le informazioni che sono previste dal Codice delle Assicurazioni Private (CAP) e dal Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, funzionali alla verifica:

  • della solidità finanziaria dell’iniziativa;
  • del sistema di governo societario e della struttura organizzativa;
  • del programma di attività triennale;
  • della idoneità degli azionisti a garantirne la sana e prudente gestione;
  • del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e di coloro che svolgono funzioni fondamentali.

7) Cosa deve contenere, in particolare, il programma di attività?

Il programma di attività è riferito al primo triennio di attività ed è approvato dall’organo amministrativo dell’impresa. Esso contiene elementi di carattere qualitativo e quantitativo, previsti dal Codice delle Assicurazioni Private (CAP) e dal Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, atti a illustrare compiutamente le caratteristiche operative dell’impresa. In particolare, fornisce informazioni concernenti:

  • le linee di sviluppo dell’attività da autorizzare (obiettivi, attività programmate, strategie - es. procedure di selezione e assunzione dei rischi);
  • le previsioni dei profili tecnici ed economici nonché di adeguatezza patrimoniale;
  • il sistema di governo societario e la struttura organizzativa.

Il programma di attività dell’impresa che presenta istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività nei rami danni 10 (r.c. auto), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 14 (credito), 15 (cauzione), 17 (tutela legale) e 18 (assistenza) è integrato da informazioni e documentazione specifiche.

L’impresa che richiede l’autorizzazione all’esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 (infortuni) e 2 (malattia) fornisce le informazioni richiamate per il programma di attività in maniera distinta per le due gestioni.

Nel caso in cui l’impresa richieda l’autorizzazione anche all’esercizio dell’attività riassicurativa, oltre a quanto richiesto dalle predette fonti normative, il programma di attività illustra la natura dei rischi che l’impresa si propone di garantire, la politica di retrocessione, nonché i dati richiesti per il programma di attività riferiti all’attività riassicurativa.

8) In quali casi e con quali modalità l’IVASS può negare l’autorizzazione?

L’IVASS non rilascia l’autorizzazione nel caso in cui l’impresa, non adempiendo, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dalla normativa, non garantisca la sana e prudente gestione.

Il provvedimento di diniego dell’autorizzazione è comunicato dall’IVASS all’impresa entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione, salvi i casi di interruzione e sospensione del procedimento di autorizzazione.

9) In quali casi l’impresa può decadere dall’autorizzazione?

In coerenza con quanto previsto dall’articolo 240, comma 1, lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), l’impresa decade totalmente o parzialmente dall’autorizzazione di singoli rami qualora entro i primi dodici mesi non dia inizio all'attività.
Ove l’impresa non abbia dato inizio all’attività entro i primi dodici mesi, o non abbia esercitato la stessa per un periodo superiore a sei mesi, l’IVASS può consentire un limitato periodo di proroga non superiore a sei mesi in presenza di giustificati motivi e su richiesta dell’impresa interessata.

Ultimo aggiornamento

14 luglio 2022