FAQ Solvency II

Reporting Solvency II - Fase preparatoria (quesiti 16/12/14 - 19/3/15)

Con riferimento alla lettera trasmessa da IVASS al mercato il 04.12.2014 “Reporting Solvency II – Fase preparatoria. Istruzioni sulla trasmissione di informazioni all’IVASS” si chiede: a quali dati si deve fare riferimento con l’espressione “remaining data”; in caso di risposta affermativa al punto precedente, se e come deve essere valorizzata; in caso di risposta affermativa al punto precedente, deve essere valorizzata la cella B27 all’interno del QRT S.23.01.f?

In base alla linea guida EIOPA n. 15 le imprese dovrebbero trasmettere i requisiti patrimoniali di solvibilità per il fondo separato (c.d. Ring Fenced Fund) più rilevante in termini di requisito di solvibilità sia solo che di gruppo. Nel settembre 2014 il Board of Supervisor di EIOPA ha stabilito che nella fase preparatoria le Autorità Nazionali non sono tenute a trasmettere a EIOPA i templates specifici relativi ai RFF (più significativi) e ai remaning data (dati riferiti ai RFF non significativi considerati nel loro complesso). L'IVASS considerata l'attuale fase di prima implementazione ha ritenuto di non acquisire dalle imprese i predetti dati (lettera del 4 dicembre 2014).

É consentita la trasmissione in lingua inglese dell'informativa di natura descrittiva prevista al punto 35 della Lettera al mercato del 15 aprile 2014 (Reporting di natura qualitativa)?

Nella fase preparatoria la reportistica descrittiva di Solvency II deve essere trasmessa nelle tempistiche previste per il reporting quantitativo, individuale e di gruppo, in formato pdf e in lingua italiana non dovendo formare oggetto di trasmissione ad EIOPA.
Si raccomanda il rispetto del contenuto minimo indicato negli orientamenti EIOPA e previsto dalla lettera IVASS del 15 aprile 2014 con particolare riferimento a:

  • Fondi propri: struttura, quantità, qualità e differenze sostanziali rispetto al patrimonio risultante dal bilancio civilistico);
  • Attività e Passività: per ogni classe di attività rilevante, il valore, le basi, i metodi e le principali ipotesi utilizzate per la valutazione ai fini di solvibilità con evidenza delle differenze rispetto ai criteri, metodi e ipotesi utilizzati nelle valutazioni di bilancio;
  • Riserve tecniche: separatamente, per ogni area di attività rilevante, ogni informazione utile per comprendere le modalità e i criteri seguiti nella valutazione delle riserve tecniche;
  • Ogni altra informazione rilevante ai fini di vigilanza.

Le Autorità nazionali richiedono alle imprese la trasmissione dei dati tramite formato xbrl?

L’IVASS ha considerato opportuna nella fase preparatoria la trasmissione, da parte dei soggetti vigilati, dei dati relativi ai business reporting templates unicamente nel formato eXtensible Business Reporting Language (XBRL), in quanto ritenuto maggiormente adeguato a soddisfare i requisiti richiesti per il Reporting Solvency II. (Vedi Lettera al mercato del 4 dicembre 2014)

Qual è la versione della tassonomia da utilizzare per il Reporting Solvecy II, considerato che EIOPA ha pubblicato sul proprio sito nel dicembre 2014 la versione della tassonomia 1.5.2.b ed ha annunciato una nuova tassonomia 1.5.2.c. per febbraio 2015?

L'IVASS precisa che la versione della tassonomia da considerare nella fase preparatoria è la 1.5.2.b., pubblicata dall'EIOPA nel dicembre 2014 ciò anche tenuto ocnto che la soluzione sviluppata attraverso la piattaforma Infostat della Banca d’Italia è basata sulla versione 1.5.2b. Tale versione che contiene delle correzioni rispetto a quella pubblicata a luglio 2014 (1.5.2), è stata definita da EIOPA come utilizzabile per le segnalazioni preliminary guidelines. EIOPA ha inoltre pubblicato un ulteriore aggiornamento della tassonomia (1.5.2c).

Qual è la tempistica per la messa in linea del portale?

A decorrere dal 14 aprile 2015 le imprese potranno effettuare l’accesso alla piattaforma informatica e richiedere le autorizzazioni per effettuare la trasmissione delle segnalazioni di competenza secondo le istruzioni operative riportate nel manuale che sarà pubblicato sul sito. In merito l’IVASS pubblicherà entro il mese corrente la lettera di istruzioni per l’accreditamento delle imprese che a tal fine devono dotarsi di un codice Lei o Pre Lei entro il 30 marzo p.v..

Quali saranno i criteri di invio del portale?

Esistono due metodi per la trasmissione dei dati, quello preferibile è la trasmissione in formato XBRL, tramite la funzionalità upload del portale, in alternativa può essere eseguito il data entry (cella per cella).

Che tipo di validazioni verranno effettuate (oltre a quelle sintattiche dell’XBRL e quelle definite nel file SII-Preparatory-2014-12-23-v1.5.2.b-validation)?

Le validazioni previste per la fase preparatoria sono quelle previste da EIOPA e pubblicate nel sito medesimo.

La versione del T4U consultabile nel sito web EIOPA, è allineata alla tassonomia version 1.5.2.b, rilasciata da EIOPA il 23 dicembre 2014?

Si la versione è allineata alla tassonomia 1.5.2b rilasciata a dicembre e riportata a questo indirizzo. L'IVASS richiede comunque l'utilizzo della versione 1.5.2b al fine di acquisire e analizzare informazioni omogenee.

Nella fase preparatoria, in assenza del codice LEI, quale codice deve essere riportato nei Group QRT per tutte le compagnie facenti parte del perimetro di gruppo e/o per quali tipologie di compagnie è indispensabile consegnare questo codice?

Tutte le imprese assicurative e riassicurative (appartenenti o meno allo SEE) dovranno disporre di un codice LEI mentre, per la sola fase preparatoria, per le imprese non assicurative in assenza di questo codice potrà essere utilizzato:

  • per le imprese italiane, il codice specifico di iscrizione al relativo albo imprese/gruppo o, in assenza, la partita Iva;
  • per le imprese non residenti in Italia, un altro codice analogo a quello delle imprese italiane e adottato nel Paese in cui ha sede l'impresa estera.

Reporting Solvency II - 28 maggio 2015 (quesiti 30/3/15 - 14/5/15)

Come deve essere trasmesso all'IVASS il codice Lei o Pre-Lei?

Il codice Lei o Pre-Lei deve essere comunicato all'IVASS all'indirizzo ivass@pec.ivass.it

Operational Risk: nella voce spese relative ai prodotti vita per i quali il rischio finanziario è totalmente a carico dell’assicurato, per il computo dell’operational risk devono essere considerate anche le provvigioni di mantenimento?

Sì, per il computo dell’operational risk devono essere considerate anche le provvigioni di mantenimento, in base alle previsioni dell'art. 107 della direttiva Solvency II e dell'art. 204 degli Atti delegati.

Valutazioni mark to model: con riferimento alla disclosure da fornire nel Report qualitativo per il punto “Valutazioni mark to model” (ai sensi della Lettera al mercato 2014, comma 35 lettera f), nel momento in cui le Technical Provisions sono calcolate con tecnica mark to model, è sufficiente darne rappresentazione esclusivamente nella sezione in cui sono descritte le ipotesi e metodologie di calcolo delle TP?

La rappresentazione delle valutazioni "mark to model" deve essere riportata nella sezione specifica ed essere in grado di far conoscere con chiarezza le ipotesi, le metodologie di calcolo delle TP e i motivi in base ai quali l’impresa ha deciso di adottare il modello. Nell'attivo dovranno essere riportate anche le valutazioni effettuate.

Se una società è una “Capogruppo” con valori Solvency II uguali a livello individuale e di Gruppo, è tenuta a inviare i dati individuali il 3 giugno 2015 e i dati di Gruppo il 15 luglio 2015, oppure solo i dati individuali? Nel caso in cui sia tenuta anche a trasmettere i dati di gruppo, quale codice di trasmissione dovrà considerare? Inoltre quali spreadsheet dovrà trasmettere per distinguere i dati tra individuali e di gruppo?

Ciascuna "Capogruppo" deve trasmettere sia i dati individuali sia i dati di gruppo attraverso le modalità indicate sull'Home page del sito IVASS/Passaggio a Solvency II nella Sezione "Raccolta dati segnalanti". In particolare, i dati individuali dovranno essere trasmessi tramite la reportistica denominata "Annual Individual Reporting" mentre i dati di gruppo dovranno essere trasmessi dalla capogruppo tramite la Annual Group Reporting con il codice Lei assegnato alla stessa impresa capogruppo e utilizzato per la trasmissione dei dati individuali.

I QRT devono essere compilati riportando gli importi all’unità di Euro?

Per quanto riguarda i decimali, il sistema Infostat accetta per i Monetary un numero intero ovvero un numero con massimo due decimali.
Si riportano di seguito le indicazioni fornite in merito dall'EIOPA.
Percentage, Ratio, Rates decimals=”4” 0.1234 (= 12.34%)
Monetary appropriate to the scale of the number, e.g. decimals=”2” 563478.09 Integer decimals=”0” 119008
Other numeric facts decimals=”4” 234.8975

Nel caso le imprese utilizzino la curva di attualizzazione “Volatility Adjustment”, occorre che esse forniscano alla Vigilanza informazioni aggiuntive (descrittive) che indichino le differenze rispetto alle risultanze ottenute con la curva “Risk Free”, ma non ci è chiaro se l’eventuale utilizzo del Volatility Adjustment sia a discrezione di ciascun impresa, o se invece la Vigilanza si attenda il reporting V.A. (e, di conseguenza, anche indicazioni sull’effetto di tale misura)

L'utilizzo del Volatility Adjustment è a discrezione di ciascun impresa.
Nella fase preparatoria, in assenza di campi specifici all'interno dei singoli templates, il reporting dovrà considerare il V.A.. Si ricorda comunque che nella relazione descrittiva dovrà essere fornita ampia descrizione dell'impatto prodotto sulla solvibilità.

Calcolo Risk Margin con e senza VA: Nel caso in cui la compagnia scelga l’applicazione delle LTG Measures, nei QRT vanno esposti i dati coerenti con la valutazione con il VA compreso il Risk Margin oppure, per il solo Risk Margin, si applica la Guidelines in cui si richiede che il calcolo del Risk Margin sia effettuato senza l’applicazione delle LTG Measures?

Si conferma, per la fase preparatoria, che nel caso in cui la compagnia scelga l'applicazione delle LTG Measures, il calcolo del Risk Margin deve essere effettuato senza considerare tali misure.

TP: la scelta della metodologia AS A WHOLE rispetto a BE + RM, è demandata alla compagnia? Ovvero è data facoltà alla compagnia, qualora fossero soddisfatti tutti i requisiti per la valutazione As a Whole, di operare il calcolo secondo questa modalità o è un obbligo? Inoltre, qualora sussistano i requisiti, a livello di Gruppo occorre essere coerenti nella scelta adottata per ciascuna compagnia o se per agevolazione di processi interni può coesistere l’asimmetria di valutazione?

Per la fase preparatoria, la scelta della metodologia AS A WHOLE, rispetto a BE + RM, è demandata alla compagnia in presenza dei requisiti previsti dall'art. 77 della Direttiva SII nonché dall'art. 40 degli Atti delegati.
Le scelte effettuate a livello di singola compagnia dovranno essere replicate a livello di gruppo (art. 339 e 340 degli Atti delegati).

Counterparty default risk: si deve considerare come Single name exposure la parent company direttamente superiore alla controparte o la ultimate parent company? Nel caso in cui la risposta fosse la seconda, come si devono considerare le ultimate parent company che sono Governi Centrali (esempio: Single name exposure Repubblica Italiana)?

Per la fase preparatoria, si deve considerare come Single name exposure la ultimate parent company. Al riguardo gli artt. 190 e 192 degli Atti delegati riportano che le imprese appartenenti allo stesso gruppo sono trattate come esposizioni single-name. Qualora la Ultimate parent company fosse un Governo centrale deve essere considerata quale Single name exposure l’impresa immediatamente sotto il Governo centrale.

Considerando che per l'attuale fase di prima implementazione, come da lettera al mercato del 4 dicembre 2014, non sono richiesti i dati relativi ai Ring Fenced Funds ed ai remaining data volevamo la conferma che anche nel QRT S.06.02 – Elenco delle attività (ex AS- D1) non è necessario dare disclosure di ogni attività separatamente in relazione anche a ciascun fondo separato.

Si conferma che, per la fase preparatoria, tale disclosure non è dovuta.

La valorizzazione dei campi ID Code e ID code Type nell'S.06.02 come deve essere effettuata?

L'EIOPA relativamente al codice ISIN nel documento 5-253 del 13 maggio 2015 prevede la possibilità per le imprese di utilizzare entrambe le seguenti soluzioni:
1) https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/supervisory-reporting-dpm-and-xbrl_en
2) ISIN/{code} for ISO 6166.

Può essere utilizzata una casella funzionale unica per tutto il gruppo o è preferibile utilizzare una casella per ogni società?

Dovrà essere utilizzata una casella funzionale non nominativa per ciascuna società.

Come ed entro quale data deve essere trasmesso il Narrative reporting?

Il Narrative reporting riferito al 31 dicembre 2014 dovrà essere trasmesso entro i medesimi termini di trasmissione dei QRT riportati nella lettera al mercato del 30 marzo 2015 (3 giugno 2015 a livello Solo e 15 luglio 2015 a livello di Gruppo) tramite la piattaforma Infostat, nell’area dedicata.

Ultimo aggiornamento

20 giugno 2023