Solvency II

L'impianto normativo del regime Solvency II, a livello sovranazionale, è articolato in più livelli:

  • Direttiva Quadro 2009/138/UE che riporta i principi fondamentali del nuovo regime
  • Regolamento 2015/35/UE (cd. Atti Delegati – misura di secondo livello) che reca previsioni di dettaglio sul nuovo regime, di recente modificato dal Regolamento delegato UE 2016/467
  • Implementing Technical Standard (ITS) che, su alcuni argomenti previsti dalla Direttiva e in forma di regolamento di esecuzione comunitario, reca misure volte a disciplinare più in dettaglio disposizioni del nuovo regime in un’ottica di convergenza regolamentare
  • Linee guida emanate dall'EIOPA, che come misure di terzo livello sono volte anche queste a supportare la convergenza dell'attività di vigilanza. Le linee guida sono soggette ad un meccanismo di comply/explain in base al quale l'Autorità di Vigilanza nazionale deve dichiarare all'EIOPA se intende aderire alle linee guida o indicare le ragioni per la mancata adesione. La dichiarazione è resa pubblica sul sito dell'EIOPA.

La Direttiva tiene conto:

  1. della nuova architettura di vigilanza europea (nascita dell'EIOPA),
  2. delle procedure legislative previste dal Trattato di Lisbona (tra cui la possibilità per la Commissione Europea di emanare Atti delegati e Standard tecnici in alcune aree),
  3. dell’esigenza di introdurre adeguate misure di transizione, nonché interventi per far fronte al problema della volatilità di breve termine sui requisiti di capitale e sui fondi propri.

La Direttiva rivisita profondamente la vigilanza prudenziale sul settore assicurativo:

  • segue un approccio orientato al rischio (risk based): le imprese dovranno tenere in considerazione tutti i rischi ai quali sono esposte, tenendo conto anche di quelli dal lato dell’attivo e delle interrelazioni tra tutti i rischi in capo all'impresa (approccio total balance sheet), gestendoli in maniera efficace ed efficiente. Le imprese potranno determinare il requisito di capitale attraverso l’utilizzo di un modello interno, previa approvazione dell'Autorità di Vigilanza
  • si articola in tre pilastri: requisiti quantitativi, requisiti qualitativi (governance, internal control e risk management) e requisiti di informativa all'Autorità di Vigilanza ed al pubblico (Supervisory Reporting e Public Disclosure)
  • rivede i processi di vigilanza, stimolandone la convergenza e omogeneizzazione a livello europeo (SRP - Supervisory Review Process)
  • rafforza la vigilanza sul gruppo, affidando alcuni compiti e responsabilità al group supervisor, che agirà in collaborazione con le altre Autorità coinvolte nella vigilanza (college of supervisors); particolari misure sono previste per i gruppi soggetti a elevata integrazione nel risk management, consentendo sostanzialmente di vigilare il gruppo come un’unica realtà economica
  • semplifica il quadro normativo europeo.

Solvency II stabilisce, nel contesto europeo (EU-wide), un set di requisiti di capitale e di gestione del rischio che si sposano con l’obiettivo della tutela del consumatore. Il nuovo regime potrebbe non applicarsi alle imprese di assicurazione che presentano un incasso annuo di premi lordi contabilizzati pari ad € 5 mln o che hanno il totale delle riserve tecniche, a lordo degli importi recuperabili dalla riassicurazione, non superiore a € 25 mln e che non operano nei rami assicurativi di responsabilità civile, credito e cauzioni.
A fronte dei negoziati sulle cd. misure anticicliche nell’ambito della Direttiva Omnibus II è stata definitivamente fissata la data di applicazione di Solvency II al 1 gennaio 2016.

La Direttiva e le linee guida EIOPA richiedono un'implementazione nazionale.

La Direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano attraverso l'aggiornamento del Codice delle Assicurazioni.

Le linee guida EIOPA sono recepite dall'IVASS attraverso l’emanazione di appositi Regolamenti ovvero attraverso la modifica di quelli esistenti, che spaziano dai requisiti quantitativi di primo pilastro (requisito patrimoniale, riserve tecniche, mezzi propri..) ai requisiti qualitativi di secondo pilastro (governance, ORSA, ..), ai requisiti di terzo pilastro (reporting e disclosure).

Le disposizioni del regime Solvency II, ove non direttamente applicabili, sono recepite a livello nazionale andando a completare il framework normativo di riferimento.

Ultimo aggiornamento

19 ottobre 2016