Polizza responsabilità civile professionale

Sono tenuti a stipulare il contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale gli intermediari, sia persone fisiche che società, iscritti nelle sezioni A, B o F del registro che intendano svolgere l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica e di altri stati membri dello SEE. Sono ugualmente tenuti alla stipula del contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso quando intendano richiedere l’iscrizione di propri collaboratori nella sezione E del Registro

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile è stipulato con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 - Responsabilità civile generale di cui all’articolo 2, comma 3, del D.lgs. n. 209/2005 o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana. È consentita anche la stipulazione in coassicurazione.

I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:

  • € 1.300.380 per ciascun sinistro;
  • € 1.924.560 all’anno globalmente per tutti i sinistri.

Nel caso di contratti che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A, B o F che richiede l’iscrizione.
Per le società che esercitano attività assicurativa e riassicurativa il massimale globale annuo deve essere distinto per tipo di attività.

Il contratto ha decorrenza dalla data di iscrizione nel registro e scadenza il 31 dicembre. I contrati con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell’anno di iscrizione e sono rinnovati annualmente.

Il contratto deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

  1. garantire il risarcimento dei danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di distribuzione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Per le società iscritte nella sezione A, B o F la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali, e agli eventuali amministratori delegati e direttori generali. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;
  2. coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di distribuzione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;
  3. l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;
  4. garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri dello SEE;
  5. qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura assicurativa si estende anche a tale attività.

L’intermediario comunica all’Istituto la stipula del contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale:

  • all’atto di iscrizione nelle sezioni A, B o F del Registro;
  • in caso di intermediario già iscritto nelle sezioni A, B o F, inoperativo, mediante successiva comunicazione.

Ultimo aggiornamento

4 maggio 2021