Separazione patrimoniale
1. Somme riscosse dall'intermediario per conto della compagnia per il recupero delle franchigie dal cliente/assicurato.
1.1 Nelle polizze che prevedono una franchigia a carico dell’assicurato in caso di sinistro, se la compagnia assicurativa, dopo aver liquidato il sinistro al terzo danneggiato, chiede all’intermediario (agente o broker) di recuperare direttamente dal cliente/assicurato la relativa franchigia, le somme recuperate per conto della compagnia devono essere versate sul conto corrente separato?
L'articolo 117 CAP, nel menzionare le partite che, se regolate tramite l’intermediario, sono versate in un conto corrente separato, fa espresso ed esclusivo riferimento ai premi pagati all’intermediario, alle somme destinate ai risarcimenti e i pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione.
Sebbene le franchigie non siano ricomprese tra le partite che per espressa previsione dell’articolo 117 CAP devono transitare obbligatoriamente per il conto separato ove regolate per il tramite dell’intermediario, è coerente con i principi ispiratori della normativa di settore considerarle alla stregua delle suddette partite a fini dell'obbligo di versamento nel conto corrente separato, posto che si tratta di somme di spettanza dell’impresa. E’ infatti ravvisabile la medesima finalità di tutela del cliente - prevista anche dalla normativa comunitaria - contro l’incapacità dell’intermediario di rimettere alla compagnia somme di spettanza di quest’ultima.
Ultimo aggiornamento
10 ottobre 2018