Cancellazioni cumulative
La disciplina in materia di intermediazione assicurativa (art. 113 comma 1 CAP e art. 30 comma 1 del Regolamento IVASS n. 40/2018) stabilisce che l’IVASS disponga la cancellazione d’ufficio degli intermediari in diverse ipotesi. Tra queste assume particolare rilevanza, soprattutto in vista della corretta gestione del Registro degli Intermediari, il caso di mancato esercizio dell’attività per oltre tre anni, senza giustificato motivo, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto.
Il procedimento si rivolge agli intermediari "inoperativi" vale a dire a coloro che iscritti:
- nella sezione A del RUI non hanno stipulato il contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale e non sono titolari di almeno un incarico distributivo;
- nella sezione B del RUI non hanno stipulato il contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale;
- nella sezione D del RUI non sono titolari di almeno un incarico distributivo;
- nella sezione F del RUI non hanno stipulato il contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale e non sono titolari di almeno un incarico distributivo.
A seguito della cancellazione, l’intermediario cancellato dalle sezioni A o B del RUI non perde tuttavia il requisito della professionalità e potrà chiedere in qualunque tempo la reiscrizione nel RUI, purché in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l’iscrizione.
In ragione dell’elevato numero dei destinatari, l’avvio e il provvedimento conclusivo di questo tipo di procedimenti non sono comunicati personalmente agli interessati ma sono resi noti mediante idonee forme di pubblicità: la pubblicazione nella presente sezione; la pubblicazione di un avviso relativo al procedimento medesimo sulla Gazzetta Ufficiale – serie Generale – e su un quotidiano a tiratura nazionale (come previsto dall’art. 8 comma 3 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990).
Gli intermediari inoperativi sono invitati a consultare le comunicazioni relative ai procedimenti in corso e a quelli già conclusi.
Nell'area riservata ai procedimenti in corso è possibile visualizzare le comunicazioni di avvio del procedimento di cancellazione dal RUI per mancato esercizio dell’attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, per le quali sia ancora pendente il termine per presentare documenti o elementi giustificativi.
Nell'area procedimenti conclusi è possibile visualizzare l’elenco dei provvedimenti di cancellazione dal RUI per mancato esercizio dell’attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, adottati dall’IVASS all’esito del relativo procedimento.
Ultimo aggiornamento
10 dicembre 2018