Contributo di vigilanza

1. Chi è tenuto al pagamento del contributo?

Sono tenuti al pagamento del contributo gli intermediari che risultano iscritti nelle sezioni A, B, C, D ed F del RUI alla data di riferimento prevista dal Provvedimento annuale IVASS che fissa modalità e termini per il versamento del contributo annuale (30 maggio di ciascun anno).
I soggetti che vengono iscritti nel RUI dopo il 30 maggio non sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza dell’anno di iscrizione.
Il contributo annuale resta dovuto in caso di cancellazione dal registro successiva al 30 maggio.

2. Qual è il termine per il pagamento del contributo?

Il provvedimento annuale IVASS che fissa modalità e termini per il versamento del contributo annuale stabilisce altresì il termine entro il quale tale contributo deve essere corrisposto.

3. Occorre inviare all’IVASS copia della ricevuta di pagamento?

Non occorre inviare all’IVASS copia della contabile di pagamento del contributo; occorre invece avere cura di conservare detta documentazione per eventuali successivi controlli.

4. Si può avere il rimborso dei versamenti contributivi errati?

Nel caso di erroneo versamento del contributo ovvero di doppio versamento del contributo di vigilanza per l’anno corrente, la richiesta di rimborso deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica novaresgestioni@novares.pec.it oppure ivass@novares.it fornendo le seguenti informazioni:

  • nominativo dell’intermediario, data e strumento utilizzato per ciascun versamento; per i bonifici indicare anche il CRO;
  • IBAN e intestazione del conto su cui si desidera l’accredito delle somme.

5. La cancellazione dal RUI fa venire meno l’obbligo di pagamento dei contributi?

I contributi di vigilanza relativi agli anni precedenti la data di cancellazione, e non pagati, restano dovuti.
Se la cancellazione dal registro avviene entro il 30 maggio di ciascun anno, l’obbligo di pagamento dell’annualità in corso viene meno.
Per essere cancellati dal RUI occorre presentare formale richiesta di cancellazione con l’apposita modulistica prevista dal Regolamento IVASS n. 40/2018 (consultare in proposito la Guida al Registro degli Intermediari). La cancellazione ha efficacia a partire dalla data di conclusione del relativo procedimento di cancellazione (cfr. Regolamento IVASS n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi).

6. Cosa succede in caso di decesso dell’iscritto?

In caso di decesso dell’intermediario il contributo relativo all’anno in cui è avvenuto il decesso non è più dovuto e se pagato non è ripetibile dagli eredi.
E’ opportuno, in ogni caso, che gli eredi comunichino la data del decesso, trasmettendo copia del certificato di morte. Resta inteso che sono comunque dovuti gli eventuali contributi non versati relativi ad anni precedenti.

7. I contributi sono dovuti in caso di fusione, liquidazione di società iscritte nel Registro degli intermediari? E nel caso di chiusura della partita iva o cancellazione dal registro delle imprese?

Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione, o di scioglimento e liquidazione di una società di intermediazione con effetto antecedente alla data di riferimento (30 maggio di ciascun anno) il contributo relativo all’anno in cui l’operazione ha effetto non è dovuto, anche in assenza di rituale e tempestiva istanza di cancellazione. Lo stesso vale in caso di chiusura della partita iva o di cancellazione dal registro delle imprese.
Si ricorda in ogni caso che è opportuno segnalare tempestivamente dette operazioni.
In caso di avvio di procedure di liquidazione volontaria di società di intermediazione iscritte nel RUI, è opportuno chiedere la cancellazione dal Registro della società stessa non appena si avvia detta procedura. Restano comunque dovuti gli eventuali contributi non versati relativi ad annualità precedenti la data di cancellazione dal registro.

8. Le comunicazioni di cessazione del mandato agenziale o di inoperatività sono sufficienti per essere cancellati automaticamente dal RUI e per far venir meno automaticamente l’obbligo di pagamento del contributo di vigilanza?

Tali comunicazioni e adempimenti non comportano l’automatica cancellazione dal RUI; pertanto non viene meno l’obbligo di pagamento del contributo di vigilanza.

9. Se un intermediario cessa l’attività per sopraggiunti limiti di età, deve pagare il contributo?

Il contributo è dovuto fino a quando si resta iscritti nel RUI, anche se inoperativi. Se si raggiunge l’età della pensione deve essere presentata la richiesta di cancellazione dal RUI.

10. Esistono causa di esenzione dal pagamento del contributo di vigilanza?

Solo gli iscritti nella sezione E del RUI non sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.

11. Cosa fare per reiscriversi nel RUI dopo essere stati cancellati per mancato pagamento del contributo di vigilanza?

Occorre prima regolarizzare la propria posizione contributiva e quindi presentare all’IVASS la relativa documentazione ai fini della reiscrizione.

12. Nel caso in cui un responsabile dell’attività di distribuzione di una società agenziale o di brokeraggio sia anche socio della stessa società, il contributo di vigilanza è dovuto da entrambi?

Il contributo è dovuto sia dalle società che dalle persone fisiche responsabili dell’attività di distribuzione delle stesse, iscritte nelle sezioni A, B ed F del RUI; non costituiscono eccezione i legami societari o familiari (la modulistica di iscrizione di società agenziali o di brokeraggio non prevede infatti l’indicazione nominativa dei soci delle stesse).
In sostanza, ogni intermediario (persona fisica o società), che ha un numero di iscrizione nelle sezioni A, B, C, D ed F del RUI, deve versare un contributo di vigilanza, di importo diverso secondo quanto stabilito dall’apposito provvedimento IVASS.

Ultimo aggiornamento

2 febbraio 2024