Copertura assicurativa del veicolo in un altro Stato membro
Procedura da seguire in caso di incidente in cui siano coinvolti veicoli
Consulta la pagina: Cosa fare in caso di sinistro
Sanzioni in caso di mancato rispetto della procedura di denuncia del sinistro
il mancato rispetto della procedura prevista per la denuncia del sinistro può compromettere la corretta gestione del sinistro e comportare per l’interessato il mancato riconoscimento delle proprie ragioni.
Procedura per la richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore dell’altro conducente
Nell’ambito delle procedure di risarcimento, le imprese di assicurazione dei soggetti coinvolti gestiranno tra di loro eventuali rapporti. In particolare, nell’ambito della procedura di risarcimento diretto le imprese adottano i termini previsti in una apposita Convenzione (CARD - Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto).
Procedura per la presentazione di una dichiarazione di sinistro
Nei siti internet delle imprese sono riportate informazioni utili su cosa fare in caso di sinistro, nonché l’elenco dei Centri di liquidazione sinistri che compongono la rete periferica delle diverse imprese, cui va indirizzata la richiesta di risarcimento.
Per ottenere il risarcimento nei termini sopra indicati è molto importante che la richiesta sia completa di tutti gli elementi previsti dalla legge.
Copertura assicurativa minima richiesta
Il massimale R.C. Auto è l’importo massimo del risarcimento a carico dell’assicurazione in caso di sinistro. Se i danni causati dall’incidente superano il massimale previsto nel contratto, la quota di danno restante è a carico dell’automobilista.
L’importo minimo del massimale è previsto per legge (Art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private):
a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad euro 1.220.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di un numero di persone superiore ad un certo limite (classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell’articolo 47 del Codice della strada) un importo minimo di copertura pari a euro 30.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 2.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
Come chiedere un risarcimento se il veicolo dell’altro conducente non è assicurato
La richiesta di risarcimento per i sinistri causati da veicoli non assicurati va indirizzata alla CONSAP – Fondo di Garanzia per le Vittime della strada.
Ultimo aggiornamento
25 febbraio 2021