R.c. auto

R.C. AUTO – IL CONTRATTO

Mi è scaduto il contratto r.c. auto ma la mia compagnia non mi ha inviato l’attestato di rischio, cosa devo fare?

Dal 1° luglio 2015 non è più prevista la consegna cartacea dell’attestato di rischio e le compagnie devono alimentare la banca dati elettronica degli attestati di rischio, detenuta presso l’ANIA. La consegna dell’attestato può avvenire attraverso:
• la messa a disposizione dello stesso nell’area clienti del sito web della compagnia, alla quale si accede con le credenziali ricevute dopo la registrazione;
• l’invio all’indirizzo di posta elettronica del contraente;
• altre modalità di consegna telematica tra quelle previste dall’impresa, quali ad esempio app per smartphone o tablet.
L’impresa di assicurazione, inoltre, se lo richiedi, ti consegna anche una copia cartacea dell’attestato, che però non puoi utilizzare per sottoscrivere un nuovo contratto.

Se voglio assicurarmi per la r.c. auto con un’altra compagnia, cosa succede se quella precedente non ha inserito l’attestato di rischio nella banca dati oppure non ha aggiornato la classe di merito che ho maturato?

Nel caso in cui la compagnia con cui sei stato assicurato non ha inserito nella banca dati l’attestato di rischio relativo all’ultimo anno assicurativo o se l’attestato contiene informazioni non corrette, l’impresa con cui vuoi stipulare il nuovo contratto r.c. auto deve ricostruire, in via provvisoria, il periodo assicurativo mancante attraverso una tua dichiarazione, in attesa che la precedente impresa provveda alla correzione (art. 9, Reg. Ivass n. 9/2015).

Per quanto tempo rimane valido l’ultimo attestato di rischio che ho conseguito?

L’attestato di rischio rimane valido per un periodo di cinque anni:
• nel caso in cui hai sospeso il contratto di assicurazione o non lo hai rinnovato per mancato utilizzo del veicolo (in questo caso devi sottoscrivere un’apposita dichiarazione e consegnarla all’impresa);
• nelle ipotesi di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero (art. 8, Reg. Ivass n. 9/2015).

Il contraente di una polizza r.c. auto può essere persona diversa dal proprietario del veicolo?

Sì, puoi stipulare una polizza r.c. auto a tuo nome (cioè puoi essere contraente) anche se non sei proprietario del veicolo. Tuttavia la classe bonus-malus indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo e non al contraente. Il contraente può cambiare da una annualità all'altra e può sempre utilizzare la classe bonus-malus riferita al proprietario del veicolo, purché questi rimanga invariato.

Mi scade la polizza r.c. auto e la mia classe bonus/malus è aumentata a causa di un sinistro da me provocato. Come posso conoscere l'importo pagato dalla mia impresa e rimborsarlo per evitare la penalizzazione della mia classe di merito (malus)?

Le condizioni contrattuali generalmente prevedono la possibilità per l'assicurato di rimborsare alla compagnia gli importi liquidati per sinistri nel corso del "periodo di osservazione". Attraverso il rimborso eviti l’applicazione del malus, cioè conservi la classe di merito acquisita; tale facoltà può essere esercitata anche se hai cambiato compagnia assicurativa.
Questa opportunità può essere importante da utilizzare nei casi di sinistri di modesta entità, poiché consente di evitare il malus e la conseguente maggiorazione di premio.
La procedura da seguire è diversa a seconda che il sinistro sia stato gestito o meno in regime di risarcimento diretto.
Risarcimento diretto: per conoscere l'importo dei sinistri pagati dei quali sei stato responsabile e rimborsare il relativo importo puoi rivolgerti direttamente alla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.). In alternativa puoi rivolgerti al tuo intermediario che, oltre a fornirti le istruzioni necessarie, potrà anche effettuare direttamente la richiesta a CONSAP per conto tuo.
I riferimenti di CONSAP sono: Via Yser, 14 - 00198 Roma - www.consap.it - Tel. 06 85796444 Fax 06 85796545546-547-296; e-mail per il pubblico: rimborsistanza@consap.it.
La CONSAP ti fornirà direttamente tutte le informazioni circa le modalità da seguire per effettuare il rimborso.
Risarcimento di controparte: nel caso in cui il sinistro è stato gestito dall'assicuratore del responsabile civile, le informazioni sull'importo pagato devono essere richieste (e fornite) direttamente da tale impresa.

Mi è stato applicato il malus per un sinistro r.c. auto mai accaduto. Cosa devo fare?

In tutti i casi in cui vi sia una richiesta di risarcimento dove risulti coinvolta la tua responsabilità e non risulta presentata denuncia di sinistro da parte tua, la tua impresa deve informarti per acquisire la denuncia e la tua versione dei fatti. Se l’impresa non l’ha fatto, puoi presentare un reclamo alla compagnia chiedendo di riclassificare il contratto e di ricalcolare la classe di merito ed il premio da pagare senza tener conto del sinistro. Nel caso in cui non sei soddisfatto della risposta puoi rivolgerti all'IVASS. Se l'impresa ti ha contattato acquisendo la tua dichiarazione di negazione/estraneità all'evento, ma la gestione del sinistro ha fatto comunque emergere l'esistenza dell'evento e la tua responsabilità nella sua causazione, sappi che la gestione della lite compete per legge (art. 1917 codice civile) all'impresa.
Hai in ogni caso diritto di accesso agli atti del fascicolo di sinistro, una volta conclusa la relativa trattazione, per verificare che tale gestione sia stata svolta correttamente e per decidere se adire l'autorità giudiziaria.
Per maggiori informazioni vedi la lettera al mercato IVASS del 4 luglio 2012 “Sinistri fantasma e risarcimento diretto”.

Se non rinnovo una polizza r.c. auto alla scadenza, cosa succede alle garanzie accessorie abbinate?

A decorrere dal 1 gennaio 2013 è stato abolito il tacito rinnovo per le polizze r.c. auto. La nuova Legge Concorrenza (L 124/2017, in vigore dal 29/08/2017) ha esteso il divieto di tacito rinnovo anche alle assicurazioni dei rischi accessori (ad esempio, polizza infortuni conducente, incendio e furto ecc.), sia nel caso in cui il medesimo contratto garantisca simultaneamente il rischio principale (r.c. auto) ed i rischi accessori, sia nel caso in cui venga stipulato, contestualmente alla polizza r.c. auto, un autonomo contratto per la garanzia danni accessoria.
Non è, pertanto, più necessario procedere alla disdetta del contratto danni accessorio alla polizza r.c. auto, in quanto lo stesso si ritiene risolto alla scadenza contrattuale prevista.
La nuova normativa si applica a tutti i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della Legge Concorrenza (29 agosto 2017).
Con riferimento, invece, ai contratti già pendenti alla data di entrata in vigore della Legge (29 agosto 2017) e quindi stipulati in data anteriore, è sempre prudente inviare la disdetta nei termini contrattualmente previsti.
Tuttavia, se non hai inviato la disdetta e la stipulazione delle garanzie accessorie è avvenuta contemporaneamente a quella del contratto r.c. auto, puoi ugualmente chiedere all’impresa di renderle implicitamente disdettate, rivolgendoti successivamente ad Ivass in caso di risposta insoddisfacente.

Che cos’è e a cosa serve il Bonus Familiare RCA?

Il Bonus Familiare RCA consente a chi deve assicurare un veicolo di beneficiare della classe di merito più conveniente maturata su un altro veicolo intestato ad un altro componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare.

La “Legge Bersani” (Legge 40/2007) è ancora valida o è stata abrogata?

La “Legge Bersani” resta valida; il Bonus Familiare ne ha ampliato i benefici (per esempio, il beneficio è applicabile anche in caso di “rinnovo” e non è richiesto necessariamente l’acquisto di un ulteriore veicolo. Vedi di seguito per maggiori dettagli).

Il Bonus Familiare RCA è applicabile solo se il contratto viene stipulato con la stessa impresa che assicurava il veicolo che ha maturato la classe di merito più favorevole?

No, è possibile assicurarsi anche con un’impresa di assicurazione diversa.

Per usufruire del Bonus Familiare RCA è necessario acquistare un nuovo veicolo?

No, il Bonus familiare va riconosciuto anche quando il veicolo beneficiario è stato acquistato prima della data di entrata in vigore della norma, il 16/02/2020, e quindi non solo in caso di nuovo contratto, ma anche in caso di rinnovo.

Il Bonus Familiare RCA vale anche per veicoli di diversa categoria (es. autoveicolo/motoveicolo o ciclomotore/motoveicolo)?

Sì. A differenza della “Legge Bersani”, tra le condizioni di applicazione del Bonus non è richiesto che si tratti di veicoli della medesima tipologia. Pertanto la classe di merito più favorevole potrà applicarsi non solo tra veicoli della stessa natura (es. autoveicolo/autoveicolo) ma anche di diversa tipologia (ad esempio, autoveicolo/motoveicolo e viceversa).

Il Bonus Familiare RCA è applicabile anche in presenza di attestati di rischio senza sinistri, ma che non abbiano completato i 5 anni di osservazione?

L’IVASS il 15 febbraio 2021 ha pubblicato uno specifico Avviso su “Bonus Familiare e Profondità dell’Attestato di Rischio” volto a chiarire i termini della questione, le azioni dell’IVASS e gli obiettivi limiti di intervento dell’Istituto.

Il Bonus Familiare RCA è applicabile nei casi in cui il titolare dei veicoli interessati sia una persona giuridica?

No, la norma fa riferimento ad una persona fisica, quindi non è valida per imprese, società e persone giuridiche di qualsiasi genere.

Quali sono le modalità di pagamento del premio r.c. auto? Posso pagare in contanti la polizza r.c. auto?

La normativa assicurativa prevede che per le polizze r.c. auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la r.c. auto, puoi effettuare il pagamento del premio anche in contanti. E' bene sottolineare però che il pagamento effettuato con bonifico o assegno intestato all'impresa di assicurazione ti garantisce da disservizi o smarrimenti.
Per gli altri contratti di assicurazione contro i danni, il pagamento in contanti è possibile solo per i premi di importo non superiore a 750 euro annui.

L’assicurazione ha l’obbligo di comunicare la scadenza della rata semestrale del premio r.c. auto?

No, in caso di frazionamento del premio, è importante comunque ricordarsi di pagare le rate alle scadenze contrattualmente stabilite al fine di evitare interruzioni della copertura assicurativa e la perdita della classe di merito maturata.

R.C. AUTO – RISARCIMENTO DEL SINISTRO

Ho subito un sinistro r.c. auto. A chi devo indirizzare la richiesta di risarcimento del danno?

Se hai subito un sinistro di cui non sei responsabile o sei responsabile solo in parte, si applica la procedura del risarcimento diretto (fac-simile) e quindi devi presentare la richiesta direttamente al tuo assicuratore, nei seguenti casi:
• se nell'incidente sono coinvolti soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia;
• se oltre ai danni alle cose trasportate ed al veicolo la parte coinvolta ha riportato danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%.
Negli altri casi la richiesta deve essere rivolta all'assicuratore del veicolo che si ritiene responsabile dell'incidente (fac-simile procedura ordinaria).

Quali elementi deve contenere la richiesta di risarcimento del danno?

La richiesta di risarcimento deve contenere almeno i seguenti elementi: data, luogo e ora del sinistro, generalità delle parti coinvolte; codice fiscale, dinamica dell'incidente; dati dei veicoli coinvolti; luogo e ora in cui il veicolo danneggiato è a disposizione per l'accertamento.
E' importante ricordare che la sola presentazione del modulo di constatazione amichevole (C.A.I. anche detto "modulo blu") non costituisce una richiesta di risarcimento completa.

In caso di sinistro con soli danni a cose, inoltre, i nomi di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente devono essere indicati nella denuncia di sinistro o comunque nel primo atto formale trasmesso all’impresa di assicurazione.

Quanto tempo ha l'impresa per risarcire un sinistro r.c. auto?

L'assicuratore è obbligato a formulare l'offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona.
Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni in presenza di modulo di constatazione amichevole (C.A.I. anche detto "modulo blu") sottoscritto congiuntamente dai due conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Il pagamento deve avvenire entro 15 giorni dall'accettazione dell'offerta formulata dalla compagnia.

Per i sinistri con danni a cose, nel caso in cui l’identificazione di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente non risulti dalla denuncia di sinistro, entro 60 giorni dalla sua ricezione l’impresa dovrà chiederti di provvedere alla loro identificazione.
Avrai 60 giorni di tempo per rispondere.

E' obbligatorio compilare il modulo di constatazione amichevole (C.A.I. anche detto "modulo blu") per utilizzare la procedura risarcimento diretto e deve essere integralmente compilato?

L'utilizzo del modulo di constatazione amichevole (C.A.I. anche detto "modulo blu") per la denuncia del sinistro è opportuno ma non necessario. L'utilizzo del modulo blu, firmato congiuntamente dai due conducenti, consente infatti un risarcimento in tempi più rapidi. Anche se è opportuno che il modulo sia completato in tutte le sue parti, per essere risarciti direttamente dalla propria impresa è sufficiente indicare i seguenti elementi indispensabili: data del sinistro, cognome e nome di entrambi gli assicurati, le targhe dei due veicoli, le loro compagnie di assicurazione, le circostanze e/o il disegno dell'incidente, le firme dei due conducenti.

A chi si deve rivolgere la richiesta di risarcimento se il veicolo responsabile del sinistro non è assicurato o non è identificato oppure se è stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario (es. furto del veicolo)?

Se hai subito un danno da un veicolo non assicurato, o di cui risulti impossibile identificare l'assicuratore oppure da un veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (es. furto del veicolo), devi rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa designata e alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada (F.G.V.S.) - Via Yser, 14 - 00198 Roma. Per effettuare la richiesta segui i passaggi indicati sul sito della Consap.

È possibile prendere visione degli atti di un fascicolo sinistro per verificare se è stato gestito correttamente dall'impresa? Come devo presentare la richiesta?

I contraenti, gli assicurati e le persone danneggiate a seguito di sinistri stradali hanno il diritto di accedere agli atti che li riguardano presso le imprese di assicurazione. L'accesso può essere esercitato in relazione a tutti gli atti contenuti nel fascicolo di sinistro: la denuncia, la richiesta di risarcimento, le dichiarazioni testimoniali con esclusione dei dati anagrafici dei testimoni, le perizie ai veicoli e quelle mediche relative al richiedente/interessato, i preventivi, le quietanze di liquidazione, ecc.
La richiesta di accesso deve essere indirizzata alla sede legale, alla direzione generale dell'impresa, all'ufficio competente per la liquidazione del sinistro o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto, deve contenere l'indicazione dell'atto cui si intende accedere e recare in allegato la copia di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se la richiesta di accesso è incompleta l'impresa ne chiede l'integrazione entro 15 giorni, altrimenti nello stesso termine comunica l'accoglimento o il rigetto della richiesta.
La richiesta di accesso può essere presentata una volta conclusa la trattazione del sinistro, per verificare che la gestione sia stata svolta correttamente. In particolare, la trattazione si intende conclusa:
• a seguito di comunicazione della somma offerta o dei motivi di diniego o, nel caso non siano effettuate dette comunicazioni, una volta trascorsi i termini previsti dalla legge per effettuarle (30,60 o 90 giorni dalla richiesta a seconda della tipologia di danno, se a cose o a persone);
• decorsi 120 giorni dal sinistro.
Nel caso di sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto, la richiesta di accesso, se inoltrata all'impresa del responsabile civile, deve essere da questa trasmessa all'impresa che gestisce il sinistro, dandone informazione all'interessato. In tale ipotesi i 60 giorni decorrono dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'impresa gestionaria.
In caso di accoglimento, l'interessato deve essere posto in condizione di accedere agli atti e di estrarne, a sue spese, copia entro il temine complessivo di 60 giorni dalla richiesta di accesso. Decorsi tali termini senza che l'impresa abbia concesso l'accesso è possibile proporre reclamo all’impresa e, in caso di esito negativo o risposta non soddisfacente, all'IVASS.
L'impresa può rifiutare o limitare il diritto di accesso quando riguardi atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti; il diritto di accesso è sospeso nel corso del giudizio. (art. 146 del Codice delle Assicurazioni Private e Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 28 ottobre 2008, n.191).

Se ho subito un sinistro r.c. auto, posso far riparare la mia auto da una carrozzeria di mia fiducia, non convenzionata con l’impresa assicurativa?

Ai sensi della nuova Legge Concorrenza (L. 124/2017, in vigore dal 29/08/2017) hai diritto di ricevere l’integrale risarcimento per la riparazione del veicolo danneggiato da parte di una carrozzeria di tua fiducia (abilitata in base alla L. 122/92, che disciplina l’attività di autoripazione).
Dovrai però fornire all’impresa di assicurazione la documentazione fiscale delle riparazioni effettuate e un’idonea garanzia di validità di 2 anni per le parti del veicolo non soggette ad usura ordinaria emessa dalla carrozzeria da te incaricata.

R.C. AUTO – RISARCIMENTO SINISTRI AVVENUTI ALL'ESTERO

Ho subito un sinistro all'estero provocato da un veicolo con targa estera. A chi mi devo rivolgere per ottenere il risarcimento del danno?

• In caso di incidente avvenuto durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) e causato da un veicolo con targa estera e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (cfr. elenco su www.ucimi.it), devi proporre la richiesta di risarcimento nei confronti del "mandatario" nominato in Italia dall'impresa di assicurazione estera che assicura il veicolo responsabile del sinistro.
Per conoscere nome e indirizzo del "mandatario" devi inviare richiesta alla CONSAP - Centro di Informazione Italiano - Via Yser, 14 - 00198 Roma. Per ulteriori informazioni sulle modalità per l'invio delle richieste è possibile consultare il sito www.consap.it.
• all'impresa estera di assicurazione del responsabile del sinistro oppure, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde ed è provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde, ma non rientrante nello Spazio Economico Europeo, potrai indirizzare la richiesta di risarcimento al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del sinistro solo se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito dell'UCI).

Come faccio per risalire all'assicuratore estero del veicolo responsabile del sinistro, se conosco solo il numero di targa? Come individuo il mandatario nominato in Italia dall'assicuratore estero?

Per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia da tale assicuratore, devi scrivere alla CONSAP Spa - Centro di Informazione Italiano - Via Yser, 14 - 00198 Roma. Per ulteriori informazioni sulle modalità per l'invio delle richieste puoi consultare il sito www.consap.it.
Nelle richieste devono essere indicati in modo chiaro tutti gli elementi che permettono di risalire ai soggetti interessati, e cioè data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota). La CONSAP raccoglie le informazioni necessarie presso il Centro Informazioni estero e risponde all'interessato, indicandogli il nome del mandatario cui ci si dovrà rivolgere ai fini della gestione e liquidazione del sinistro.

Di quanto tempo dispone l'assicuratore estero o il mandatario nominato in Italia per rispondere alla richiesta di risarcimento?

Tre mesi. Se l'assicuratore estero o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia non fornisce una risposta motivata alla richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla sua ricezione, puoi chiedere l'intervento della CONSAP S.p.A. - Gestione F.G.V.S. - Organismo di indennizzo italiano. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.consap.it.

R.C. AUTO – RISARCIMENTO SINISTRI AVVENUTI IN ITALIA PROVOCATI DA VEICOLO ESTERO 

Ho subito un sinistro in Italia provocato da un veicolo immatricolato all'estero. A chi mi devo rivolgere per ottenere il risarcimento del danno?

In caso di incidente in Italia provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti devi inviare una lettera all'UCI - Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO o, in alternativa, tramite PEC all’indirizzo: uci@pec.ucimi.it. L'UCI ti comunicherà il nominativo della compagnia incaricata di liquidare il danno. Per maggiori informazioni segui le indicazioni riportate sul sito dell’Uci: www.ucimi.it.

R.C. AUTO - POLIZZE  GRATUITE

Con l’acquisto di un’auto nuova mi è stata offerta una polizza gratuita, cosa succede scaduto il periodo di validità?

Se decidi di assicurarti con un’altra impresa o con la stessa, questa dovrà riconoscerti la stessa classe di merito che avevi prima di accettare la polizza gratis, tenendo conto degli eventuali sinistri provocati durante il periodo di assicurazione gratuita.
Per maggiori informazioni vedi lettera al mercato dell’Ivass del 19/05/2015 “Indagine su polizze r.c. auto gratuite offerte con l’acquisto di autovetture”.

Ho acquistato un nuovo veicolo e mi hanno offerto una polizza gratuita. Alla scadenza del periodo gratuito, posso usufruire della legge Bersani?

Si, se prima di accettare la polizza gratuita avevi i requisiti per usufruire della legge Bersani, l’impresa dovrà riconoscerti la classe di merito maturata su un veicolo appartenente al tuo nucleo familiare, sempre che nel periodo di gratuità non sei stato responsabile di sinistri.
Per maggiori informazioni vedi lettera al mercato dell’Ivass del 19/05/2015 “Indagine su polizze r.c. auto gratuite offerte con l’acquisto di autovetture”.

R.C. AUTO – VENDITA O ACQUISTO DEL VEICOLO 

Ho venduto la mia auto e non intendo sostituirla. Ho diritto al rimborso del premio pagato e non goduto?

Sì, nel caso di vendita del veicolo puoi chiedere la risoluzione del contratto documentando il trasferimento di proprietà. In questo caso hai diritto alla restituzione della parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, l'impresa mette a tua disposizione la relativa attestazione sullo stato del rischio.

Ho venduto il mio veicolo e vorrei trasferire la mia polizza ad un veicolo di proprietà di mio figlio. E' possibile?

No, puoi trasferire esclusivamente il contratto r.c. auto su un altro veicolo di tua proprietà.

Sono proprietario di un veicolo che non intendo né vendere né demolire. Ho acquistato un nuovo veicolo sempre di mia proprietà. Posso trasferire il contratto stipulato per il primo veicolo al secondo?

No. Le disposizioni vigenti di legge consentono il trasferimento del contratto su un altro veicolo di proprietà dell’assicurato solo a seguito di documentata vendita, o consegna in conto vendita del veicolo, demolizione, esportazione definitiva all'estero e di cessazione definitiva della circolazione con restituzione delle targhe al P.R.A.
Tuttavia, puoi stipulare un nuovo contratto con assegnazione della stessa classe di merito maturata sul primo veicolo, in base a quanto previsto dalla c.d. legge Bersani (legge 40/2007).

Ultimo aggiornamento

14 luglio 2022