Brexit

Che cos’è la Brexit?

Il 23 giugno 2016 si è tenuto nel Regno Unito un referendum, con il quale i cittadini britannici sono stati chiamati a decidere se lasciare o restare nell’Unione Europea (leave or remain). La maggioranza dei votanti si è espressa a favore dell’uscita (c.d. Brexit).

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l’attivazione della procedura di uscita dall’UE, invocando l’articolo 50 del trattato sull’Unione europea in base al quale ogni Stato membro può decidere di ritirarsi dall’Unione europea conformemente alle sue norme costituzionali. Se decide di farlo, deve informare il Consiglio europeo della sua intenzione e negoziare un accordo sul suo ritiro, stabilendo le basi giuridiche per un futuro rapporto con l’Unione europea.

I negoziatori hanno avuto due anni a disposizione dalla data in cui è stata chiesta l’applicazione dell’articolo 50 per concludere l’accordo. Questo termine è stato successivamente prorogato dal Consiglio europeo, su richiesta del Regno Unito fino al 31 gennaio 2020. L’accordo di recesso del Regno Unito dall’UE è stato approvato dalla maggioranza qualificata degli Stati membri, ha ricevuto il consenso del Parlamento europeo il 29 gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore.

Dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’Unione e ha cessato di essere rappresentato nelle istituzioni europee.

L’accordo di recesso ha previsto un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020 durante il quale la normativa europea ha continuato ad applicarsi come se il Regno Unito fosse ancora uno Stato membro.

Dal 1° gennaio 2021 agli operatori UK che operano nell’Unione europea (quindi anche in Italia) si applica la normativa relativa ai soggetti di Paesi terzi, fermo quanto previsto dal d.l. n. 183/2020 c.d. "Milleproroghe" del Governo italiano che ha introdotto specifiche misure transitorie nazionali in relazione ai rapporti in essere.

Cosa accade dopo la Brexit

Dal 1° gennaio 2021 le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi britannici, in quanto divenuti operatori di Stato terzo, non possono più operare in regime di passaporto europeo ma devono ricevere l’autorizzazione da parte dell’IVASS per svolgere l’attività assicurativa in regime di stabilimento extra SEE (Rappresentanza di impresa di assicurazione di Stato terzo, Sezione II dell’Albo) secondo le disposizioni del Codice delle Assicurazioni e della relativa disciplina regolamentare. Non possono invece esercitare l’attività assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Ai sensi del d.l. “Milleproroghe” le imprese di assicurazione con sede legale nel Regno Unito che sino al 31 dicembre 2020 risultavano abilitate ad esercitare l’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento e/o di libera prestazione di servizi, dal 1° gennaio 2021 sono state cancellate dagli elenchi tenuti dall’IVASS. Tali imprese proseguono l'attività nei limiti della gestione delle coperture in corso senza assumere nuovi contratti né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o ad altro termine evidenziato dall'impresa in uno specifico Piano da presentare all’IVASS. Di tale operatività l’IVASS assicura adeguata evidenza pubblica.

In particolare le imprese devono:

  • informare contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale;
  • presentare all’IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione, un Piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;
  • presentare all’IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del Piano.

I consumatori (contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative):

  • devono ricevere dall’impresa con sede legale in UK un’informativa sulle modalità attraverso le quali l’impresa continuerà ad operare; tale informativa potrà anche essere pubblicata solo sul sito dell’impresa;
  • dal 1° gennaio 2021 possono recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che abbiano durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero possono esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale. Il recesso ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso;
  • non possono avvalersi delle clausole di tacito rinnovo dei contratti;
  • possono inviare i reclami direttamente all’impresa, secondo le modalità previste dal Regolamento ISVAP 24/2008 e, in caso di mancata risoluzione, all’IVASS.

Iniziative dell’IVASS

In vista dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, l’IVASS già nel 2018 ha chiesto alle imprese di assicurazione con sede legale nel Regno Unito di:

  • adottare speciali piani di azione (contingency plans) per assicurare la continuità del servizio e l’esecuzione dei contratti stipulati in Italia;
  • informare prontamente i clienti italiani sulle misure adottate e sul loro impatto per i contratti in essere.

Sul punto è possibile consultare le FAQ dedicate.

L’IVASS ha seguito, in collaborazione con EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e le altre Autorità nazionali, l’adozione e la corretta esecuzione dei piani d’azione e la correttezza dell’informativa agli assicurati sulle possibili conseguenze della Brexit.

Il 3 ottobre 2018 l’IVASS ha indirizzato alle imprese del Regno Unito operanti in Italia una lettera, richiamando la loro attenzione sulla necessità di procedere con tempestività a:

  • inviare una adeguata informativa individuale sugli impatti della Brexit ai propri assicurati e beneficiari italiani, secondo le linee della Opinion EIOPA;
  • pubblicare un’analoga informativa sul proprio sito internet;
  • trasmettere appropriate istruzioni alle proprie reti distributive sulle informazioni da fornire agli assicurati attuali e potenziali.

Il 10 novembre 2020 l’IVASS ha pubblicato un Comunicato con cui ha informato gli assicurati italiani in merito agli effetti della Brexit sugli operatori assicurativi britannici e in relazione ai contratti in essere.

Le comunicazioni relative a uno scenario di Brexit senza accordo, non più rilevanti e applicabili, sono disponibili al seguente link.

Ultimo aggiornamento

27 maggio 2022

Comunicato stampa IVASS

Comunicato stampa del MEF

Collegamenti alle pagine sulla Brexit delle altre Autorità di Vigilanza

Interventi del Governo italiano

Interventi e interviste

  1. Intervista al Segretario Generale Stefano De Polis a DiMartedì La7 - 12 marzo 2019 (Video)
  2. BREXIT, 9,7 milioni di italiani assicurati con compagnie con sede in UK pdf 140.3 KB Intervista al Segretario Generale Stefano De Polis per la Newsletter IVASS, n. 1 - 20 febbraio 2019
  3. European regulators outline Brexit mitigation measures (solo in inglese) pdf 166.0 KB Intervista del Segretario Generale Stefano De Polis su InsuranceERM, 31 gennaio 2019