Assicurazione veicoli in Italia

Al momento dell’immatricolazione di un'automobile in un qualsiasi paese dell'UE, il proprietario deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile, chiamata in Italia r.c. auto. Tale assicurazione obbligatoria è valida in tutti gli altri paesi dell'UE e copre eventuali danni materiali o lesioni causati a persone diverse dal conducente.

In questa pagina puoi trovare informazioni sull’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore in Italia e, in particolare, sulla copertura assicurativa minima richiesta, su come presentare reclamo all’impresa di assicurazione e sull’attestato di rischio.

Ulteriori informazioni sull’r.c. auto sono disponibili nelle seguenti pagine del sito:

Qual è la copertura assicurativa minima richiesta?

Il massimale R.C. Auto è l’importo massimo del risarcimento a carico dell’assicurazione in caso di sinistro. Se i danni causati dall’incidente superano il massimale previsto nel contratto, la quota di danno restante è a carico dell’automobilista.

L’importo minimo del massimale è previsto per legge (Art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private):

Nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022 è stato pubblicato il decreto 31 maggio 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale sono stati adeguati i massimali di garanzia R.C. auto e natanti ai nuovi valori in euro determinati dalla Commissione europea. I nuovi valori sono:

  • euro 6.450.000,00, nel caso di danni alle persone, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
  • euro 1.300.000,00, nel caso di danni alle cose, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

Come contestare una decisione presa dall'assicuratore del veicolo

Se sei un assicurato o un soggetto rimasto danneggiato a seguito di un sinistro e non sei soddisfatto dell’operato dell’impresa di assicurazione o del servizio da questa offerto, puoi presentare un reclamo all’impresa stessa come previsto dal Regolamento 24/2008.

Troverai sul sito internet dell’impresa tutte le informazioni utili per la presentazione dei reclami.

Se l’assicurazione non ti fornisce un riscontro soddisfacente, puoi inoltrare reclamo all’IVASS.

Consulta la Guida dell’IVASS sulla compilazione dei reclami (versione italiana e inglese) e l’elenco degli Uffici Reclami delle imprese italiane ed estere.

Per maggiori informazioni consulta la pagina del sito dedicata ai Reclami.

Potrai anche avvalerti degli altri sistemi di risoluzione alternativa delle controversie per il settore della responsabilità civile auto:

Come viene preso in considerazione l’attestato di rischio per determinare i premi assicurativi

Il meccanismo della scala fondata su classi di merito, cosiddetto “bonus malus”, è la formula tariffaria che a scadenza (anche in caso di cambio di compagnia) prevede il miglioramento o il peggioramento della tariffa applicata al contratto in ragione dell'effettivo compimento o meno di sinistri nel periodo di osservazione e registrati nell’attestato di rischio (Le regole evolutive di tale formula sono illustrate nel Provvedimento IVASS n. 72/2018).

Grazie all’attestato di rischio, puoi cambiare compagnia assicuratrice conservando la tua storia assicurativa e la classe di merito (CU).

La CU è la categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione, stabilita dall’IVASS, che tutte le imprese devono indicare nell’attestato di rischio, accanto alla classe di merito aziendale, a fini di confrontabilità delle offerte assicurative r. c. auto.

Se hai un veicolo già assicurato all’estero, puoi consegnare all’impresa di assicurazione una dichiarazione, rilasciata dall’assicuratore estero, che consenta l’individuazione della classe di Conversione Universale (CU) da applicare al contratto. Questa dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, una attestazione sullo stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione, il contratto è assegnato alla classe 14.

Come è possibile verificare l’attestato di rischio emesso in Italia

Tutte le informazioni riportate nell’attestato di rischio sono memorizzate in un’apposita Banca Dati elettronica accessibile alle Compagnie di assicurazione e gestita dall’Associazione di categoria (ANIA).

La situazione assicurativa è quindi acquisita direttamente dall’assicuratore in via telematica tramite la Banca Dati Ania, per quanto riguarda i contratti relativi ai veicoli immatricolati e assicurati in Italia. Le verifiche dell’attestato di rischio emesso da imprese estere sono rimesse all’assicuratore italiano che assume il rischio in Italia per la prima volta.

Contatti dell'Autorità competente

Consulta la pagina dei Contatti.

Riferimenti normativi

Codice delle Assicurazioni Private: Artt 128 (Massimali di garanzia), 148 (Procedura di risarcimento),149 (Procedura di risarcimento diretto)

Regolamento ISVAP 24/2008 (Regolamento concernente la procedura di presentazione dei reclami all'IVASS e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione)

Provvedimento IVASS n. 72/2018 (Criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale dell'assicurazione r.c.auto)

Legge n.98 del 9/08/2013, modifica e conversione del Decreto Legge n.69 del 21/06/2013 (Mediazione)

Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella Legge 10 novembre 2014 n. 162 (Negoziazione assistita)

Ultimo aggiornamento

9 agosto 2024