Polizze connesse a mutui e finanziamenti

POLIZZE CONNESSE A MUTUI E FINANZIAMENTI

Ho estinto/trasferito il mutuo/finanziamento acceso in banca. Posso chiedere il rimborso del premio pagato per la polizza assicurativa abbinata al mutuo/finanziamento?

Si, se hai pagato un premio unico, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, le compagnie devono restituirti il rateo di premio per il periodo residuo della polizza assicurativa. In alternativa, puoi richiedere la prosecuzione della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Ho sottoscritto una polizza per perdita di impiego in abbinamento al mutuo, verificando con maggiore attenzione le condizioni contrattuali ho riscontrato di non essere coperto, in quanto il mio tipo di rapporto di lavoro è escluso dalla polizza. L’impresa non avrebbe dovuto verificare questa situazione? Ora cosa posso fare?

All’atto della stipula della polizza l’impresa deve effettuare controlli per verificare la sussistenza delle condizioni di assicurabilità e l’adeguatezza del prodotto rispetto alle esigenze del cliente. Nel caso in cui i prodotti risultino venduti a persone non assicurabili all’epoca dell’adesione, le imprese devono provvedere al rimborso integrale dei premi e delle spese corrisposte. Per maggiori informazioni vedi lettera al mercato del 26 agosto 2015 “Polizze abbinate ai finanziamenti (PPI Payment Protection Insurance). Misure a tutela dei clienti”.
Puoi, quindi, rivolgere una richiesta all’impresa per chiedere l’annullamento della polizza e la conseguente restituzione del premio.

Devo accendere un mutuo/prestito e la Banca mi richiede una polizza assicurativa, proponendomene una fornita da un’impresa di sua fiducia. Posso reperire autonomamente un’altra polizza?

Si, la Legge Concorrenza (L. 124/2017, in vigore dal 29/08/2017) ha introdotto l’obbligo per gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di accettare le polizze vita e danni autonomamente reperite dal cliente sul mercato, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, purché la polizza presentata dal cliente abbia i contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca/istituto di credito/intermediario finanziario.
Gli istituti erogatori di credito e le imprese di assicurazione devono informarti preventivamente dell’esistenza di tale diritto, con apposita comunicazione.
Per orientare meglio la tua scelta, ricorda che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari dovranno anche comunicarti l’ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all’intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull’ammontare del finanziamento.

Se in un primo momento ho sottoscritto la polizza proposta dalla banca, posso comunque recedere?

Sì, hai la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.
Ricorda che nel caso in cui la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, puoi presentare in sostituzione una polizza autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi richiesti dall’istituto erogatore del finanziamento.

Ultimo aggiornamento

15 novembre 2018